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Referendum del 4 dicembre: informazioni utili

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Per cosa si vota

Il referendum del 4 dicembre chiede ai cittadini di esprimersi sulle modifiche alla Costituzione italiana approvate dal Parlamento. Le modifiche sono contenute nel testo della legge costituzionale:

“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.

Il decreto del Presidente della Repubblica di convocazione del referendum popolare è stato emanato il 27 settembre 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2016.
Perché si vota
L’approvazione del Parlamento è avvenuta a maggioranza assoluta ma con consenso inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera. In questi casi, l’articolo 138 della Costituzione prevede che il testo con cui viene rivista la Carta costituzionale sia sottoposto all’approvazione dei cittadini.

Articolo 138 della Costituzione italiana.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Validità ed esito del referendum
Il referendum costituzionale è di tipo confermativo e, a differenza di quello abrogativo, non prevede un quorum di validità. Non si richiede, cioè, che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto.
L’esito referendario si baserà pertanto sul semplice conteggio delle preferenze espresse dai cittadini e il risultato sarà comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.

 

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