DOMANDE FREQUENTI
D: Nella fattispecie vorrei sapere se la richiesta di una consolidata esperienza nel settore dei servizi cimiteriali è conditio sine qua non per l’ammissione al bando o se è sufficiente ( tenendo conto del fatturato della ditta scrivente del 2009 di €3.025.075,09 e della solidità nonchè della struttura sia in termini di mezzi che di organico che ammonta a 20 dipendenti ) addurre una comprovata e risalente esperienza di lavori per Comuni e Provincia di spalata neve e sfalcio/giardinaggio fin dal 2003 e di costruzione di loculi cimiteriali. Per quest’ultima attività allego una fattura a titolo d’esempio.
R: come indicato nel bando al punto A.1) lettera r) condizione necessaria per l’ammissione è “avere una consolidata esperienza nel settore dei servizi cimiteriali oggetto di concessione da documentare mediante elenco dei servizi prestati nel triennio 2007-2008-2009, con indicazione degli importi, data e destinatari. Almeno uno di tali servizi deve essere riferito a gestione in concessione o in appalto di servizi cimiteriali analogo a quelle oggetto di gara, in un comune di almeno 10.000 abitanti.” e si precisa che i servizi cimiteriali oggetto di concessione sono comprensivi di TUTTE le prestazioni richieste nel bando e nel capitolato ovvero: “Servizio di custodia, esecuzione operazioni cimiteriali, servizio luci votive, gestione sistemi automatici, servizi di pulizia, spalata neve, giardinaggio, manutenzione ordinaria, raccolta e conferimento di rifiuti speciali, manutenzione straordinaria a richiesta.”
D: L’avvalimento è possibile ?
R: come previsto dal bando: al PUNTO 17) AVVALIMENTO: è ammesso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 163/06 e s.m.i.
In caso di ricorso all’avvalimento per la soddisfazione della richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, dovranno essere seguite le disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, presentando tra l’altro tutte le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 2 del medesimo articolo. L’Amministrazione provvederà a trasmettere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tutte le dichiarazioni di avvalimento ai sensi del comma 11 del sopracitato art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
Si precisa che non è consentito, a pena d’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata.
D: Quali documenti e dichiarazioni dovrà presentale l’eventuale ditta ausiliaria ?
R: la documentazione da produrre è quella indicata in ” BUSTA A – DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE” al punto u (“Dichiarazione solo in caso di avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere allegate le dichiarazioni ed il contratto, indicati al punto 17 del presente bando di gara”)
D: Relativamente ai documenti da produrre indicati al punto A2 del bando di gara (referenze bancarie rilasciate da almeno 2 istituti di credito..) è possibile produrre un’autocertificazione?
R: come esplicitato dell’ Autorità di Vigilanza col parere n. 70/2009 “l’autocertificabilità, come peraltro si evince dal richiamo espresso che il comma 1 dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 163/2006 fa al D.P.R. n. 445/2000, è consentita solo per i mezzi di prova indicati alle lettere b) e c) del medesimo articolo, mentre per quello (che ci occupa nel caso in esame) di cui alla lettera a) il legislatore sancisce che il concorrente debba produrre, in ogni caso, le dichiarazioni provenienti da istituti di credito o intermediari finanziari già in sede di offerta, con l’obbligo del concorrente stesso di esibire l’originale in sede di verifica dei requisiti dichiarati. Tale interpretazione è, peraltro, supportata dal parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 2008 n. 2357, che si è pronunciato proprio sullo schema del terzo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici”. Ed ancora più avanti, nello stesso parere, viene ribadito che il dettato normativo di cui sopra: “non consente l’autocertificabilità delle dichiarazioni bancarie, ma prevede che copia delle medesime sia fornita in sede di gara e che esse siano poi comprovate in fase di controllo sul possesso dei requisiti ex articolo 48, mediante produzione dell’originale delle dichiarazioni medesime”.
Inoltre si precisa che: le referenze bancarie di cui al punto A.2) del bando devono essere state rilasciate in epoca successiva alla pubblicazione del bando di gara in oggetto, per essere idonee ad attestare l’esistenza attuale di rapporti di credito e la permanenza dei requisiti di solvibilità ed affidabilità economica che dette dichiarazioni devono attestare (cfr. in tal senso T.A.R. Puglia, Sez. I, Bari, 4 ottobre 2007, n. 2614).
D: Qual’è il numero massimo di pagine da produrre per l’offerta tecnica ?
R: Nel Bando non è indicato il numero massimo di pagine ma è specificato che: “la documentazione deve essere chiara, sintetica e strettamente attinente a quanto richiesto nei singoli punti.” – (Vedi bando Pag. 7 – BUSTA B – “Documentazione per offerta tecnica”)