Lo Statuto
Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 4.10.1991 con deliberazione n. 108 – modificato e integrato con deliberazione n. 129 del 18.12.1991 – controllato dal CO.RE.CO. nella seduta del 27.02.1992 con atto prot. n. 1511.
Modificato con delibera consigliare n. 19 del 29.04.1996 – controllato dal CO.RE.CO. nella seduta del 27.05.1996 con atto prot. n. 96/014480.
Modificato con delibera consigliare n. 9 del 03.02.1999 – controllato dal CO.RE.CO. nella seduta del 10.02.1999 con atto prot. n. 99/00075
Modificato con delibera consigliare n.45 del 18.04.2000 – controllato dal CO.RE.CO. nella seduta del 4.05.2000 n. 19 con atto prot. n. 2000004894
Modificato con delibera consigliare n. 95 del 28.11.2003
INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Il Comune
Art. 2- Funzioni
Art. 3 – Finalità
Art. 4 – Partecipazione all’attività amministrativa
Art. 5 – Principi ispiratori dell’attività amministrativa
Art. 6 – Rapporti con altri Enti
Art. 7 – Albo pretorio
Art. 8 – Gonfalone, stemma e territorio
PARTE PRIMA: ORDINAMENTO DEL COMUNE
ORGANI
Art. 9 – Organi di governo
Art. 10 – Norme di comportamento – divieti
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 11 – Elezione e composizione
Art. 12 – Durata in carica
Art. 13 – Consiglieri Comunali
Art. 14-Cessazione dalla carica – Sospensione – Decadenza
Art. 15 – Competenze del Consiglio Comunale
Art. 16 – Funzionamento del Consiglio Comunale
Art. 17 – Commissioni consiliari
Art. 18 – Garanzie per le minoranze
Art. 19 – Commissioni comunali
Art. 20-Commissioni pari opportunità
Art. 21 – Gruppi consiliari
Art. 22 – Prima seduta
Art. 23 – Sessioni
Art. 24 – Convocazione dei Consiglieri – Indirizzi generali
Art. 25 – Numero legale dei Consiglieri
Art. 26 – Adunanza del Consiglio in seconda convocazione
Art. 27 – Pubblicità delle sedute
Art. 28 – Presidenza delle sedute consiliari
Art. 29 – Votazione e funzionamento
Art. 30 – Segretario Comunale – Adunanze del Consiglio – Funzioni
Art. 31 – Pubblicazione delle deliberazioni
GIUNTA COMUNALE E SINDACO
Art. 33 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
Art. 35 – Assessori extraconsiliari
Art. 36 – Durata in carica
Art. 37 – Mozione di sfiducia
Art. 38 – Cessazione e sostituzione dei singoli componenti e Decadenza della Giunta
Art. 39- Funzionamento
Art. 40 – Competenza
Art. 41- Deliberazioni d’urgenza
Art. 42 – Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
Art. 43 – Il Sindaco- Competenze
Art. 44 – Giuramento del Sindaco
Art. 45 – Linee Programmatiche
Art. 46 – Vice Sindaco
Art. 47 – Deleghe
Art. 48- Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso
Art. 49 – Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza Statale
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 50 – Svolgimento dell’azione amministrativa
SERVIZI
Art. 52 – Gestione dei servizi pubblici locali
Art. 53 – Aziende speciali ed istituzioni
Art. 54 – Società per azioni o a responsabilità limitata
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 56 – Consorzi
Art. 57- Unione di Comuni
Art. 58 – Accordi di programma
UFFICI E PERSONALE
Art. 60 – Organizzazione degli uffici e servizi
Art. 61- Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 62- Rapporti e incarichi a tempo determinato
Art. 63- Segretario Comunale
Art. 64- Vice segretario
Art. 65- Direttore generale
Art. 66 – Consiglio di direzione
FINANZA E CONTABILITA’
Art. 68- Attività finanziaria del Comune
Art. 69 – Inventario beni comunali
Art. 70 – Contabilità comunale: il bilancio
Art. 71 – Mancata approvazione del bilancio nei termini . Commissariamento
Art. 72 – Contabilità comunale: il conto consuntivo
Art. 73- Contratti
Art. 74 – Revisione economico-finanziaria
Art. 75 – Tesoreria
Art. 76 – Controlli interni
RAPPORTI CON ALTRI ENTI
PARTE SECONDA: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 79 – Partecipazione dei cittadini
Art. 80 – Forum dei cittadini
Art. 81 – Rapporto con le associazioni
Art. 82 – Istanze
Art. 83 – Petizioni
Art. 84 – Proposte
Art. 85 – Referendum
Art. 86 – Effetti del referendum consultivo
Art. 87 – Disciplina del referendum
DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 89 – Pubblicità degli atti amministrativi
Art. 90 – Diritto di accesso al procedimento amministrativo
Art. 91 – Difensore civico
Art. 92 – Funzioni
Art. 93 – Modalità di intervento
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 95 – Regolamenti
Art. 96 – Ordinanze
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il Comune
1. Il Comune di Castelnovo ne’ Monti è l’Ente autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le valenze sociali, culturali, ambientali ed economiche, nel rispetto della Costituzione, dei principi fissati dalla Legge e della appartenenza alla Repubblica Italiana.
ART. 2
Funzioni
2. Il Comune svolge le sue funzioni e compiti anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, favorendone la più ampia valorizzazione nel quadro di una piena attuazione del principio di sussidiarietà.
Finalità
a) riconoscere il valore di ogni persona e promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimerle concreta solidarietà indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, della sua razza e della sua età, con riferimento alla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite;
b) favorire la parità giuridica, sociale ed economica della donna;
c) promuovere e sostenere le iniziative e le politiche a sostegno della famiglia;
d) realizzare un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, atto ad affrontare ogni forma di disagio sociale e personale, promuovendo il coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato;
e) rendere effettivo il diritto allo studio, alla cultura e all’informazione;
f) tutelare, sviluppare e valorizzare le risorse ambientali, territoriali e culturali nell’interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
g) promuovere la funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata;
h) favorire la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
Partecipazione all’attività amministrativa
Principi ispiratori dell’attività amministrativa
2. Il Comune si adopera a separare le competenze politico-amministrative da quelle burocratico-gestionali.
Rapporti con altri Enti
ART. 7
Albo pretorio
2. Le pubblicazioni all’Albo Pretorio sono disposte dal Responsabile di ufficio o servizio individuato dal Sindaco.
3. Il responsabile di ufficio o servizio nominato dal Sindaco si avvale a tal fine di un impiegato da lui delegato e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
Gonfalone, stemma e territorio
2. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e in altre occasioni di particolare significato, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni: Casina, Carpineti, Villa Minozzo, Busana, Ramiseto, Vetto e Canossa.
PARTE PRIMA
Ordinamento del Comune
TITOLO I
ORGANI
ART. 9
Organi di governo
1. Sono Organi di governo del Comune: Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
ART. 10
Norme di comportamento – divieti
1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. L’espletamento degli incarichi predetti non è causa di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire cariche presso il Comune ma costituisce divieto che gli Amministratori hanno l’obbligo di rispettare.
2. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. Il Sindaco e i componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune di Castelnovo ne’ Monti
CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE
ART. 11
Elezioni e composizione
1. Le norme relative alla composizione, all’elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
ART. 12
Durata in carica
1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
ART. 13
Consiglieri comunali
1 I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le loro funzioni, senza vincolo di mandato, con libertà di opinione e di voto.
2 Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla Legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3 Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle funzioni sono stabilite dalla legge e dai relativi decreti attuativi.
4 I Consiglieri Comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale hanno diritto di:
a) chiedere la convocazione del Consiglio Comunale nelle forme previste dalla legge ed esercitare l’iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale;
b) presentare interrogazioni, interpellanze ed istanze di sindacato ispettivo alle quali il Sindaco o l’Assessore delegato deve rispondere entro 30 giorni;
c) presentare mozioni e ordini del giorno;
d) ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti dallo stesso, tutti gli atti le notizie e informazioni utili all’espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d’ufficio. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.
5 I Consiglieri entrano in carica all’atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
6 Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
7 I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale per cause diverse dalla scadenza del mandato continuano ad esercitare fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente affidati.
8 Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale, o amministrativa in ogni stato e grado di giudizio, purchè non ci sia conflitto d’interesse per l’Ente.
In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune richiederà all’Amministratore il rimborso di tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
ART. 14
Cessazione dalla carica – Sospensione – Decadenza
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, sono assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari con le modalità e i tempi previsti dalla legge.
2. Nel caso di sospensione dalla carica di un Consigliere, adottata ai sensi di legge, il Consiglio nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione.
3. Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene per cinque sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Sindaco, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.
4. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Sindaco di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Sindaco, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Sindaco, udito il parere della Conferenza dei Capigruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.
ART. 15
Competenze del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli atti di competenza del consiglio non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione d’entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Il testo dei pareri è inserito nella deliberazione.
5. Il Consiglio determina gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
6. Il Consiglio comunale provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ad esso espressamente riservate dalla legge.
7. Il Consiglio riceve da parte della Giunta, dei responsabili di settore, del Collegio dei Revisori dei conti relazioni e informazioni almeno una volta all’anno e quando richiesti da almeno 1/3 dei Consiglieri comunali o dal Sindaco, sull’attività dell’Ente e degli altri Enti che gestiscono i servizi pubblici comunali. Il Consiglio adotta inoltre raccomandazioni o direttive volte ad adeguare le modalità della gestione amministrativa, anche sulla base di segnalazione del difensore civico.
ART. 16
Funzionamento del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
L’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
ART. 17
Commissioni consiliari
Il consiglio comunale può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per i regolamenti e per gli altri atti di competenza del Consiglio. Il regolamento disciplina, nel rispetto dei poteri deliberanti del Consiglio, i casi ed i modi nei quali il Consiglio stesso può deferire alla Commissione permanente compiti redigenti.
Le Commissioni sono composte di soli Consiglieri, assicurando la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi mediante la previsione del voto plurimo, il quale viene utilizzato anche ai fini delle votazioni.
Le Commissioni consiliari permanenti, limitatamente alle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta, dagli uffici del Comune, dagli Enti e dalla Aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati e atti utili all’esercizio delle loro funzioni.
Spetta alle Commissioni consiliari permanenti, nell’ambito delle rispettive competenze, verificare lo stato di attuazione di piani e programmi, generali e settoriali, per poi riferirne al Consiglio. Esse esercitano le loro competenze anche in ordine all’attività svolta dagli Enti e dalle Aziende dipendenti dal Comune.
I componenti la Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l’obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni, senza diritto di voto. Hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono e obbligo di rispondere alle domande dei componenti le Commissioni sulla attività della Giunta e dei componenti delle stessa.
Le Commissioni hanno facoltà di richiedere, previa comunicazione al Sindaco, che l’autorizza, l’intervento alle proprie riunioni di funzionari del Comune e di Amministratori e Dirigenti degli Enti e delle Aziende dipendenti. Possono, inoltre, consultare rappresentanti di Enti ed Associazioni ed acquisire l’apporto di esperti previa deliberazione della Giunta comunale di autorizzazione e di impegno qualora ciò comporti una spesa a carico dell’Ente.
Il Consiglio comunale, nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui al comma 2 del presente articolo, può istituire Commissioni temporanee o speciali su problemi ritenuti di particolare interesse ai fini della attività del Comune.
8.Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui al comma 2° del presente articolo.
9 Il regolamento del Consiglio, nel rispetto del presente Statuto, disciplina i poteri, l’organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni, nonché i casi in cui i pareri sono obbligatori. Le sedute sono pubbliche salvo i casi espressamente previsti dallo stesso regolamento.
10. Le Commissioni, per lo svolgimento della loro attività, si avvalgono delle strutture e del personale dei relativi settori o servizi autonomi.
ART. 18
Garanzie per le minoranze
1 Nell’ambito del Consiglio e delle sue eventuali commissioni permanenti o speciali l’attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento di tali componenti politiche nei processi decisionali dell’assemblea.
2 Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, approvata a maggioranza assoluta dei propri componenti, nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui al comma 2 del precedente art.17, Commissioni Consiliari, aventi finalità di controllo e di garanzia, specificandone le finalità e le funzioni.
3 La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni di Controllo e Garanzia sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
La Presidenza delle Commissioni di Controllo e Garanzia è attribuita ai Consiglieri comunali appartenenti ai Gruppi d’opposizione.
ART. 19
Commissioni comunali
1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni comunali.
2. Le Commissioni comunali sono costituite con componenti della Giunta comunale, rappresentanti dei gruppi consiliari, anche con Consiglieri comunali, rappresentanti dall’associazionismo, del territorio, del mondo della scuola, del volontariato, esperti ecc.
3. La deliberazione consiliare di istituzione, definisce i compiti, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori di tali Commissioni.
ART. 20
Commissioni pari opportunità
1. Verrà istituita, con apposito regolamento, la “Commissione pari opportunità” per la predisposizione di piani per assicurare la rimozione degli ostacoli, che di fatto, impediscono la piena realizzazione della pari condizioni tra uomo e donna e per fornire proposte e suggerimenti per l’effettiva attivazione delle azioni positive nel campo dei diritti politici, dell’elettorato passivo, del lavoro, della partecipazione alla Commissioni e agli Organi collegiali, anche per dare attuazione alle direttive comunitarie in materia. Al fine di garantire le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, si stabilisce che, in ciascuno di questi organi, nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai 3/4 di norma ove possibile.
ART. 21
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. La conferenza dei capigruppo è l’organo consultivo del Sindaco nell’esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorre alla programmazione dei lavori del Consiglio comunale e ne assicura lo svolgimento nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l’aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale.
ART. 22
Prima seduta
1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.
3. Il Consiglio Comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede all’esame della posizione degli eletti ed alla convalida della loro elezione, riceve il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta dallo stesso nominati.
Art. 23
Sessioni
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie hanno luogo due volte all’anno per l’approvazione, nella sessione autunnale, del bilancio preventivo e, nella sessione primaverile, del conto consuntivo.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco, sentita la Giunta, o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta del quinto dei consiglieri assegnati
ART. 24
Convocazione dei Consiglieri – Indirizzi generali
1. La convocazione del Consiglio Comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:
a) La convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Sindaco mediante avvisi comprendenti l’elenco degli argomenti da trattare e la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza.
b) La forma e i termini ordinari, straordinari e d’urgenza per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che a richiesta dei destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta telematica ed elettronica .
c) Sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal Consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri.
ART. 25
Numero legale dei Consiglieri
1. Per la validità delle adunanze del Consiglio Comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
3. Per l’approvazione del bilancio di previsione è richiesta la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune, anche nella seduta di seconda convocazione.
ART. 26
Adunanza del Consiglio in seconda convocazione
1. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio Comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene nello stesso giorno stabilito per la seduta di prima convocazione, trascorsa un’ora da quella fissata per la riunione, escludendo eventualmente da tale adunanza la trattazione di argomenti di particolare importanza da precisare nel regolamento e nell’avviso di convocazione.
ART. 27
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
ART. 28
Presidenza delle sedute consiliari
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, dal Vice Sindaco in caso di assenza o impedimento del Sindaco, dall’Assessore più anziano d’età, che non sia Assessore esterno, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, dal Consigliere anziano nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e dei Membri della Giunta.
2. Chi presiede l’adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni; ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza; può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque tra il pubblico sia causa di disordine.
3. E’ Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, come stabilito dalla legge, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
ART. 29
Votazioni e funzionamento
1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce la votazione segreta.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ad esso espressamente riservate dalla legge, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla Minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
ART. 30
Segretario Comunale – Adunanze del Consiglio – Funzioni
1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
2. Il Segretario Comunale sottoscrive i verbali insieme al Sindaco o a chi presiede l’adunanza.
3. Il regolamento disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario Comunale, la cui partecipazione consultiva, referente e di assistenza è richiesta dal Sindaco o da chi presiede l’adunanza per iniziativa propria o dei componenti il Consiglio Comunale.
ART. 31
Pubblicazione delle deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per quindi giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
CAPO II
GIUNTA COMUNALE E SINDACO
ART. 32
Elezioni del Sindaco
Nomina del Vice Sindaco e della Giunta
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta subito dopo la convalida degli eletti.
ART. 33
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
SEZIONE I: LA GIUNTA COMUNALE
Composizione e presidenza
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco.
3. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco presiede l’Assessore anziano individuato secondo l’età.
Assessori extraconsigliari
2. La presenza degli Assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta.
3. Tutti gli Assessori possono essere di nomina extraconsiliare.
4. Il Sindaco procede all’accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli Assessori esterni prima della loro nomina.
5. Gli Assessori esterni sono equiparati, a tutti gli effetti, agli Assessori nominati tra gli eletti del Consiglio comunale. In particolare essi intervengono alle sedute del consiglio e partecipano alla discussione, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze.
ART. 36
Durata in carica
1. La Giunta rimane in carica fino alla nomina della successiva.
ART. 37
Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto, affinché provveda alla convocazione nei modi previsti dalla legge.
5. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
ART. 38
Cessazione e sostituzione dei singoli componenti
e decadenza della Giunta
1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
a) Morte
b) Dimissioni
c) Revoca
d) decadenza.
2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco che può respingerle o accettarle dandone comunicazione al Consiglio comunale.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale. A seguito della revoca provvede contestualmente alla nomina del sostituto e a darne comunicazione al Consiglio comunale.
4. La Giunta decade:
a) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
b) In caso di scioglimento del Consiglio comunale;
c) Per mozione di sfiducia adottata secondo le modalità previste dalla legge;
5. Nell’ipotesi prevista dalla lettera a) del comma precedente la Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Nell’ipotesi prevista dalla lettera b) si procede alla nomina di un Commissario.
Nell’ipotesi di cui alla lettera c) si procede allo scioglimento del Consiglio e alla conseguente nomina di un Commissario.
Funzionamento
2. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico – amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
6. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. Il Segretario Comunale cura, altresì, la verbalizzazione e sottoscrive i verbali unitamente al Sindaco o a chi presiede la seduta.
ART. 40
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.