IMU

Le indicazioni aggiornate sulla nuova Imposta Municipale Unica

NORMATIVA IMU DI CARATTERE GENERALE


Il 17 GIUGNO 2024 scade il termine per il pagamento della rata di ACCONTO   IMU 2024

IL COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI HA CONFERMATO PER L’ANNO 2024 LE STESSE ALIQUOTE E DETRAZIONI PREVISTE PER IL 2023


Di seguito si riportano le principali disposizioni in materia 
 

NOVITA’ 2024
Nuovo modello di dichiarazione IMU

Con Decreto MEF 24 APRILE 2024 è stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione IMU, scaricabile -con le relative istruzioni tra i documenti allegati.

Si ricorda che dal 2022 sono esenti da IMU i beni merce delle imprese costruttrici e che in base alle recenti disposizioni giurisprudenziali per fruire del beneficio la DICHIARAZIONE IMU DEVE ESSERE PRESENTATA A PENA DI DECADENZA ENTRO IL TERMINE DI LEGGE e non è possibile il ravvedimento in caso di mancata tempestiva presentazione.

Nelle istruzioni sono specificati i casi (residuali) in cui la dichiarazione IMU è obbligatoria. Essa può essere presentata per via telematica o in formato cartaceo. E’ però obbligatoria la dichiarazione telematica per segnalare il diritto all’esenzione per gli immobili occupati abusivamente di cui alla lettera g bis) dell’art. 1, comma 759, Legge 160/2019

Nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali

Con decreto MEF 24 aprile 2024 è stato inoltre approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU per ENC (ENTI NON COMMERCIALI) e relative istruzioni.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per la trasmissione –esclusivamente telematica -della dichiarazione IMU ENC relativa all’anno di imposta 2023, entro il termine del prossimo 30 giugno ed è scaricabile tra i documenti allegati.

Si ricorda che per gli ENC la dichiarazione deve essere presentata tutti gli anni e deve riguardare la totalità degli immobili posseduti dagli Enti Non Commerciali.

Variazione tasso di interesse legale 2024

Dal 1° gennaio 2024 gli interessi legali scendono dal 5% al 2,5%, come previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 novembre 2023 Gli interessi legali trovano il loro punto di contatto con i tributi locali in materia di interessi applicabili in caso di ritardato pagamento o di rimborso di quanto pagato in eccedenza, nonché nell’ambito della disciplina del ravvedimento operoso.

Modifiche allo statuto del contribuente

E’ stato oggetto di profonda revisione lo STATUTO DEL CONTRIBUENTE (Legge 27 luglio 2000, n. 212). In particolare è stato introdotto- per gli atti impugnabili davanti al giudice tributario che non siano automatizzati o di pronta liquidazione – l’obbligo, a pena di annullabilità, dell’attivazione del contraddittorio preventivo e sono stati riformati gli istituti dell’interpello e dell’autotutela, prevedendo specifici casi di autotutela obbligatoria; tali istituti saranno oggetto di specifica regolamentazione in sede di riesame dei regolamenti IMU e delle entrate comunali.

Ampliamento del concetto di immobile esente per gli enti non commerciali

La legge finanziaria per l’anno di imposta 2024  (art. 1, comma 71, legge 213/2023) ha ampliato il concetto di immobile esente per gli enti non commerciali stabilendo che, ai fini dell’esenzione dall’IMU, gli immobili (anche in assenza di utilizzo concreto) se strumentali alle destinazioni previste dalla norma agevolativa si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un OICR, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile, con modalità non commerciali, esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente  .

Resta inteso che  l’attività deve essere svolta in forma gratuita o con corrispettivo simbolico e che  l’onere probatorio grava sul contribuente, alla luce del consolidato principio in base al quale, poiché le esenzioni in campo tributario sono eccezioni alla regola generale di applicazione del tributo, non solo devono essere oggetto di interpretazione letterale, con esclusione di quella analogica, ma comportano che sia il contribuente a dover dimostrare la puntuale sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

Normative 2023 confermate per il 2024

Misura della riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale

La riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5%

(- Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).

La riduzione si applica solo sull’abitazione e non sulle pertinenze.

Hanno diritto alla riduzione IMU solo i residenti all’estero titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia  (ossia chi ha maturato contributi sia in Italia che in uno degli stati esteri  in convenzione con l’Italia sotto indicati). Il calcolo in “regime di convenzione internazionale” comporta infatti che il lavoratore abbia versato parte dei contributi in Italia e parte dei contributi in un Paese estero “convenzionato”: in forza di queste convenzioni i contributi vengono totalizzati.

Gli Stati esteri convenzionati con l’Italia sono i seguenti: Stati Membri UE, Regno Unito, Svizzera , Islanda, Liechtenstein , Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell’ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS)

*I Paesi dell’ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta la presenza dei requisiti richiesti (modello allegato n. 23).

Cessazione dal 2023 esenzione IMU per i D3

Non è più presente l’esenzione per gli immobili di categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc..

Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili

La legge finanziaria per l’anno 2023 all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, ha aggiunto la seguente nuova casistica di esenzione IMU :
« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. .Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione ». Per fruire di questa esenzione è necessario presentare dichiarazione IMU in modalità telematica.

Disposizioni anni 2022 e precedenti a regime

SI SEGNALA CHE CON SENTENZA N. 309 DEL 13 OTTOBRE 2022 LA CORTE COSTITUZIONALE HA STABILITO DEFINITIVAMENTE CHE L’ESENZIONE IMU PER L’ ABITAZIONE PRINCIPALE SPETTA SEMPRE AL SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA CHE VI RISIEDE E VI DIMORA ABITUALMENTE, INDIPENDENTEMENTE DAL NUCLEO FAMILIARE.

La Corte costituzionale ha quindi ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuno dei coniugi per i quali sussistono i predetti requisiti della residenza e dimora abituale  in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi. La norma non deve però comportare fenomeni elusivi in quanto la dimora abituale separata deve essere effettiva e supportata da adeguate prove in termini di consumi e reale presenza.


ESENZIONE BENI-MERCE A REGIME DAL 1/1/2022

Ai sensi dell’art. 1, comma 751, Legge 160/2019 A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022 I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI, SONO ESENTATI DALL’IMU. Si ricorda che per fruire della esenzione deve essere presentata a pena di decadenza entro il 30 giugno dell’anno successivo la dichiarazione IMU sul modello ministeriale.


ALTRE DISPOSIZIONI CONFERMATE:

Resta a regime la gestione delle rate per semestre quindi, ad esempio,  un immobile presente da marzo si paga per 4 mesi in acconto e per 6 mesi a saldo. Mentre un immobile presente per l’intero anno paga per 6 mesi in acconto e per 6 mesi a saldo. 

Riduzioni: rimangono invariate la riduzione del 50% per i comodati gratuiti a condizioni di legge (normativa di riferimento art. 1 comma 747 L160 /2019 lettera C) e la riduzione al 75% (ossia lo sconto del 25%) per l’IMU per gli immobili locati a canone concordato  (normativa di riferimento art. 1 comma 760 della L. 160/2019). Tra gli allegati è presente l’accordo territoriale in materia di canone concordato valevole nel Comune di Castelnovo ne’ Monti.

Mancanza del presupposto impositivo: rimane esclusa dal campo dell’applicazione IMU l’abitazione principale e relative pertinenze non di lusso. Si paga invece se l’abitazione principale è di categoria catastale A1, A8 o A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli)


L’IMU È UNA IMPOSTA IN AUTOLIQUIDAZIONE: entro il 17 giugno 2024 deve essere versata la rata di acconto, mentre la scadenza della rata a saldo resta fissata al 16 dicembre 2024.

IL COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI RENDE DISPONIBILE UN   PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CALCOLO CHE PERMETTE DI CONTEGGIARE IL TRIBUTO DOVUTO E STAMPARE IL RELATIVO MODELLO F24  DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO.

TRAMITE TALE PROGRAMMA E’ INOLTRE POSSIBILE CONTEGGIARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO  PER EVENTUALI ERRORI COMMESSI NEGLI ANNI PRECEDENTI: al riguardo si precisa che con la conversione in Legge n. 157/2019, del decreto fiscale 2020 è stato inserito l’articolo 10-bis, recante “Estensione del ravvedimento operoso” , con cui sono state rimosse le limitazioni che l’art. 13, del D. Lgs. n. 472/1997 poneva all’applicazione di tale istituto ai tributi locali

GRAZIE ALL’ABROGAZIONE DEL COMMA 1 BIS DELL’ARTICOLO PREDETTO A DECORRERE DAL 1/1/2020 ANCHE I TRIBUTI LOCALI HANNO IL RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO.

QUINDI E’ POSSIBILE SANARE POSIZIONI DEBITORIE FINO AI 5 ANNI SUCCESSIVI ALLA VIOLAZIONE MEDESIMA. Il ravvedimento è tuttavia consentito solo fino a quando la violazione non è stata contestata dall’ente locale (con notifica di avviso di accertamento) e sempre che non siano iniziati accessi o verifiche delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza (ossia con raccomandata o PEC o tramite messo o altri mezzi legalmente riconosciuti)

RESTA INVECE INAMMISSIBILE PER I TRIBUTI LOCALI IL RAVVEDIMENTO PARZIALE (OSSIA CON RATE FRAZIONATE) . Per una disamina dettagliata si invita a leggere le istruzioni riportate nella GUIDA ALL’IMU scaricabile tra i documenti allegati 

PER ACCEDERE INVECE AL PROGRAMMA DI CALCOLO IMU CLICCARE SUL SEGUENTE BANNER:

 


Di seguito viene riportata una sintesi delle principali disposizioni  vigenti ai fini IMU.

 

La materia è continuamente oggetto di interventi normativi;

vi invitiamo pertanto a tenervi aggiornati consultando periodicamente il presente sito informatico del Comune

In caso di dubbi non esitate a contattarci per i dovuti chiarimenti ai seguenti recapiti:
Telefono :  0522/610219 – 0522/610244 Fax: 0522/810947,

e-mail: tributi@comune.castelnovo-nemonti.re.it

 

Per una disamina approfondita si invita a leggere la guida allegata ed i vigenti Regolamenti IMU e delle Entrate Comunali

 

 

 

 

SU QUALI IMMOBILI SI DEVE PAGARE Su tutti i fabbricati e sulle aree fabbricabili possedute nel territorio del comune, salve le esenzioni stabilite espressamente dalla legge e dal regolamento. Risulta non soggetta a pagamento IMU l’abitazione principale e gli immobili ad essa equiparati, purché non classati in categoria catastale di lusso (A1-A8-A9). Per vedere esattamente cosa si intende per abitazione principale, immobili equiparati e pertinenze della abitazione principale si rinvia ai riquadri sottostanti ad essi specificamente dedicati
IMMOBILI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PER I COMUNI MONTANI. Sono esenti dall’imposta in quanto Castelnovo ne’ Monti è qualificato comune montano:

  • I terreni agricoli
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
  • I fabbricati rurali strumentali all’attività agricola dal 2020 soggiacciono ad IMU. Per l’individuazione dei fabbricati strumentali allo svolgimento dell’attività agricola bisogna fare riferimento al comma 3bis dell’art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557

ATTENZIONE: Se fabbricati non sono accatastati in categoria rurale (D/10) per poter essere considerati tali (con conseguente applicazione del trattamento fiscale di favore) è necessario fare apporre negli atti catastali apposita annotazione che attesti la sussistenza dei requisiti di ruralità. Tale annotazione non ha valore retroattivo.

NESSUNA NORMATIVA DI FAVORE E’ INVECE PREVISTA PER I FABBRICATI RURALI ABITATIVI ossia per i fabbricati di natura abitativa per i quali si rinvengono tutti i requisiti previsti dall’art. 9, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557. Il codice tributo da utilizzare per il pagamento dell’IMU sui fabbricati rurali strumentali è 3913.

Si specifica che i fabbricati abitativi possono essere considerati rurali strumentali (con conseguente applicazione dei benefici di legge) solo se occupati da dipendenti  della azienda agricola per più di 100 giornate lavorative all’anno.

CHI DEVE PAGARE Sono soggetti passivi d’imposta:

  • I proprietari degli immobili oggetto d’imposta ovvero i titolari sui medesimi dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi;
  • II concessionari di beni demaniali;
  • Il locatario finanziario di immobili (Contratto di leasing).
BASE IMPONIBILE FABBRICATI

Si ottiene rivalutando del 5% la rendita dei fabbricati iscritta in catasto e moltiplicandola poi per i seguenti coefficienti:

Cat. Catastale A (esclusi gli A10) 160
Cat. Catastale C2, C6 e C7 160
Cat. Catastale B 140
Cat. Catastale C3, C4 e C5 140
Cat. Catastale A10 80
Cat. Catastale D5 80
Cat. Catastale D (escluso D5) 65
Cat. Catastale C1 55
BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI E’ data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione considerato.Si ricorda che per le aree fabbricabili è rimasto l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU . Attenzione: chi è in possesso di ambiti NU1 – NU2 –  APT – AP3 (o comunque soggetti a piani operativi non in corso di attuazione) per i quali non è stato manifestato (ai sensi della legge regionale 21/12/2017 n. 24) interesse a dare attuazione all’edificabilità entro il 31 dicembre 2021 non è più soggetto al pagamento dell’IMU a decorrere dal 01/01/2022 e deve presentare denuncia di cessazione dell’area in precedenza edificabile entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
REGOLAMENTO IMU E DELLE ENTRATE E DELIBERA COMUNALE ALIQUOTE IMU- Con delibera di consiglio comunale n. 55 del 30/07/2020 è stato approvato il Regolamento della nuova IMU. Questo regolamento è stato ulteriormente modificato con delibera 81 del 21/12/2022 e sarà oggetto di prossima revisione

(il Regolamento della vecchia IMU-IUC resta valido per la regolamentazione dei rapporti tributari intercorsi fino al 31/12/2019).

Norme importanti sono inoltre contenute nel Regolamento generale delle Entrate comunali.

Con delibera di consiglio comunale n. 60 del 18/12/2023 sono state adottate le aliquote IMU 2024.

Tali atti sono scaricabili tra i documenti allegati.

Nella sezione “Storico atti pubblicati” dell’albo pretorio on line restano invece sempre consultabili i regolamenti e le delibere della vecchia IMU. Tale documentazione è inoltre reperibile sul sito www.finanze.it del MEF NELLA SEZIONE FISCALITA’ REGIONALE E LOCALE.

CALCOLO DELL’IMPOSTA L’imposta annua dovuta si ottiene moltiplicando la base imponibile, come sopra determinata, per le aliquote deliberate dal comune e sottraendo la detrazione d’imposta per l’abitazione principale, se spettante.

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. E’ in ogni caso consentito effettuare il versamento in sede di acconto sulla base dell’aliquota e della detrazione relative all’anno in corso, se già pubblicate sul sito ministeriale. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno. E’ sempre consentito il versamento in unica soluzione entro il 16/06/2024.

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE L’imposta municipale propria non si applica al possesso della abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che continuano invece a rimanere assoggettate al tributo e per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e la detrazione previste deliberate dal comune.

Per abitazione principale si intende esclusivamente l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo d’imposta dimora abitualmente e risiede anagraficamente (non è più richiesta la scelta di una sola abitazione principale da parte dei coniugi non separati in quanto tale norma è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022).

Nel comune di Castelnovo ne’ Monti sono equiparate alla abitazione principale (con conseguente sottrazione ad imposizione  IMU, sempre che non si tratti di immobili di categoria di lusso A1-A8-A9):

·         l’unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata (NB: OCCORRE  PRESENTARE APPOSITA COMUNICAZIONE SU MODULO PREDISPOSTO DAL COMUNE entro i termini della dichiarazione IMU)- modello n. 12;

·         la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di  provvedimento del giudice che costituisce altresì – ai soli fini IMU- il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (NB : tale agevolazione è stata quindi radicalmente rivista in regime di nuova IMU);

·         le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatarii;

·         i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;

·         gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

·         un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, di categoria non di lusso (A/1-A/8-A/9), posseduto ( e non concesso in locazione) dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, di polizia, dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, a prescindere dai requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare         dichiarazione IMU.

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ISCRITTI AIRE CON LA NUOVA IMU AI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO NON E’ RICONOSCIUTA   ALCUNA AGEVOLAZIONE- Dal 2021 è PERO’ PREVISTA UNA NUOVA AGEVOLAZIONE  PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO, titolari di pensione maturata  in regime di convenzione internazionale con l’Italia (vedasi paragrafo successivo).
RESIDENTI ALL’ESTERO  Nuova Riduzione per i pensionati residenti all’estero: con la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l’Italia:

– art. 1 comma 48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’usoposseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Per il solo anno 2022 la riduzione è elevata al 62,50% quindi si paga il 37,50%. Dal 2023 la riduzione torna al 50%

E’ da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull’abitazione e non sulle pertinenze.

Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i residenti ALL’ESTERO  TITOLARI DI UNA PENSIONE IN REGIME DI CONVENZIONE  INTERNAZIONALE CON L’ITALIA  (ossia chi ha maturato contributi sia in Italia che in uno degli stati esteri  in convenzione con l’Italia sotto indicati).

Il calcolo in “regime di convenzione internazionale” comporta infatti che il lavoratore abbia versato parte dei  contributi in Italia e  parte dei contributi in un Paese estero “convenzionato” : in forza di queste convenzioni i contributi  vengono totalizzati.

 

Gli Stati esteri convenzionati con l’Italia sono i seguenti: Stati Membri UE , Regno Unito , Svizzera , Islanda Liechtenstein , Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell’ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS)

*I Paesi dell’ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU o compilare apposito modello messo a disposizione dal comune (modello allegato n. 23)

MODALITA’ DI PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL’ESTERO

Per il pagamento dei residenti all’estero si consiglia, ove possibile, l’utilizzo del modello F24. In alternativa è possibile effettuare il versamento dell’IMU   mediante bonifico sul conto di tesoreria comunale utilizzando i seguenti codici:

CODICE BIC/SWIFT: BAPPIT21471
IBAN : IT08P0503466280000000005822
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
• la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
• l’annualità pagata;
• l’indicazione “Acconto” o “Saldo”.

COSA SI INTENDE PER PERTINENZA DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, locali di deposito), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie e porticati), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto “unitamente all’unità a uso abitativo”.
Ciò significa che se l’unità ad uso abitativo è già dotata di locali ad uso cantina, autorimessa , soffitta , tettoia ecc. accatastati unitamente all’abitazione medesima, non è possibile avvalersi delle agevolazioni previste per le pertinenze della abitazione principale per le ulteriori pertinenze aventi medesima destinazione d’uso accatastate separatamente.Per una disamina approfondita delle varie casistiche concrete si rinvia ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/DF del ministero dell’economia e delle finanze del 18/05/2012 prot. n. 9845/2012 pubblicata tra i documenti allegati. SI PREGA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE A QUESTA NORMA SPESSO DISATTESA.L’IMU per le pertinenze della abitazione principale -entro i limiti sopra specificati -non è dovuta .NB : se il contribuente ha due C/6, l’esenzione IMU si applica ad una sola unità immobiliare; per l’altra si deve pagare con l’aliquota dell’ 1 per mille.
ALIQUOTE 2024

 

Lett
Ord.
Tipologia di immobile Aliquota deliberata dal Comune
a Abitazione principale  di categoria  A1 A8  e A9 e relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  0,6% ossia 6 per mille

NB: per le abitazioni principali ed immobili equiparati non appartenenti alle categorie  di lusso a decorrere dal  2014 non è più dovuta l’ IMU

b Abitazioni concesse in comodato a parenti entro il 1° grado e relativo garage di pertinenza (nella misura massima di una unità esclusivamente di categoria catastale C/6), a condizione che il comodatario abbia la residenza anagrafica nell’immobile e venga presentata all’ufficio entrate del Comune entro e non oltre il 31/12/2024 apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N. 445. Tale dichiarazione non occorre se già presentata in precedenza, sempre che i dati comunicati non siano cambiati.  0,96%

 (ossia 9,6  per mille)

c Abitazioni affittate o date in uso con contratto registrato e relative pertinenze a condizione che venga presentata al comune copia del contratto entro il 31/12/2024. Tale comunicazione non occorre se già presentata in precedenza.            1,00%

 (ossia 10 per mille)

d Tutte le altre abitazioni diverse da quelle elencate alle precedenti lettere a), b), c) con le relative pertinenze. 1,06%

(ossia 10,6 per mille)

e IMMOBILI DI CATEGORIA catastale D/3

(teatri, cinematografi)

In base al Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non era dovuta l’Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla lett. d). DAL 2023 tali immobili ritornano ad essere assoggettati ad IMU.

 

0,76 per cento

(ossia 7,6 per mille)

f Immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali :
– fabbricati accatastati nel gruppo D (eccezion fatta per i D/3 elencati sub e);
– fabbricati accatastati nel gruppo B ;
– fabbricati accatastati nella categoria A/10;
– fabbricati accatastati nella categoria C/1;
– fabbricati accatastati nella categoria C/3
0,96%

(ossia 9,6 per mille)

g

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 

 

 

i

 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA

 

 

 

 

 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (BENI-MERCE) fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano, in ogni caso, locati.

 

 

Tutti i restanti immobili  (comprese le aree fabbricabili) diversi  da quelli elencati alle precedenti lettere  a) , b), c), d), e), f), g) h)

Aliquota 0,05%

(ossia 0,5 per mille)

 

 

 

 

ESENTI DA 01/01/2022

 

 

 

 

 

  

Aliquota ordinaria

 1 % (ossia 10 per mille)

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE Detrazione per l’abitazione principale

(da utilizzare per il pagamento IMU per abitazioni principali di lusso e per gli immobili ex IACP):
Euro 200,00 annuiN.B. : La detrazione di €. 200,00 dovrà essere suddivisa in parti uguali fra gli aventi diritto (indipendentemente dalle rispettive quote di possesso dell’immobile) e rapportata ai mesi di possesso in cui si verifica la destinazione ad abitazione principale.

QUANDO SI DEVE PAGARE L’imposta deve essere versata in numero 2 rate e precisamente:

  • la prima rata entro il 17/06/2024 essa è pari all’imposta dovuta per il primo semestre (e può essere calcolata anche sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente);
  • la seconda rata (calcolata a conguaglio con le aliquote definitivamente deliberate dal comune per l’anno 2024 con scadenza il 16/12/2024;
A CHI SI DEVE VERSARE Anche per l’anno 2024 l’imposta dovuta deve essere versata interamente al comune, eccezion fatta per i fabbricati del gruppo catastale D, per i quali l’imposta è dovuta allo Stato fino alla concorrenza dell’aliquota su base annua dello 0,76%, mentre la residuale quota dello 0,20% deve essere versata al Comune.
COME E DOVE SI VERSA Il versamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato mediante modello F24, compilando l’apposita sezione “IMU ed altri tributi locali”, se si utilizza il modello ordinario (obbligatorio se si paga con crediti erariali da portare in compensazione).
Se si utilizza il modello F24 semplificato, nella colonna “sezione ente”, va indicata la sigla EL.
In entrambi i casi per il comune di Castelnovo ne’ Monti il codice ENTE da indicare è C219.
Tale codice ENTE, per i fabbricati di categoria D, va indicato anche in corrispondenza delle quote dovute allo Stato.Per i soggetti titolari di Partita Iva è obbligatorio il pagamento telematico, mentre per gli altri è possibile anche il pagamento presentando il modello cartaceo agli intermediari abilitati.Per i versamenti di importo superiore a 5.000,00 €. o per chi utilizza in compensazione  crediti erariali è obbligatorio  il pagamento per via telematica attraverso l’apposito servizio dell’Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari convenzionati .L’importo da versare dovrà poi essere suddiviso per tipologia di versamento utilizzando i CODICI TRIBUTO ELENCATI NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

Il mod. F24 può essere pagato presso qualsiasi sportello bancario o postale oppure online dall’home banking o sul sito di Agenzia Entrate (accedendo all’area personale ed utilizzando i canali Entratel o Fisconline)  ed è esente da commissioni se effettuato online.

Per pagare l’F24 con l’Agenzia delle Entrate i  passaggi da seguire sono i seguenti:

·         collegarsi al sito dell’Agenzia delle entrate;

·         accedere all’area riservata tramite SPID;

·         cliccare su “pagamenti F24”;

·         cliccare su “inizia compilazione modello F24”;

·         scegliere “nuovo modello standard”;

·         compilare il modello con i dati richiesti;

·         effettuare l’invio.

Indicando l’IBAN, l’addebito avverrà automaticamente dal conto. In alternativa ci si può rivolgere ad un intermediario abilitato e delegarlo al pagamento del modello F24.

 

I soggetti non titolari di Partita Iva, quindi le persone fisiche, possono pagare gli F24 anche dal tabaccaio abilitato, portando la delega F24, la tessera sanitaria, un documento di identità e scegliendo se pagare in contanti o con carte di credito o debito. il costo del servizio è di €. 2,50 .

 

Per ogni rigo del modello F24, l’importo deve essere arrotondato all’unità di €. per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24
Tipologia immobili Codice IMU quota comune Codice IMU quota stato
Abitazione principale e relative pertinenze – 3912 —–
Fabbricati rurali strumentali 3913
Aree Fabbricabili – comune – 3916
Altri Fabbricati – comune 3918
Fabbricati gruppo catastale D
(quota Stato 0.76% – quota Comune 0.20%)
3930 3925
Fabbricati rurali strumentali 3913  
Beni merce imprese costruttrici 3939  
INTERESSI DA ACCERTAMENTO – solo comune- 3923 —–
SANZIONI DA ACCERTAMENTO – solo comune- 3924 —–
I codici per la quota dello Stato sono stati cancellati dalla tabella per evitare di ingenerare errori in quanto dal 2013  la quota dello Stato è rimasta solo per i fabbricati del gruppo catastale D . I terreni agricoli nel comune di Castelnovo ne’ Monti sono da sempre esenti IMU, mentre per l’abitazione principale dal 2014  l’IMU è dovuta solo per le abitazioni di lusso.
FABBRICATI COLLABENTI DI CATEGORIA CATASTALE F/2 I fabbricati diroccati, iscritti in catasto senza rendita, NON SONO ESENTI ma debbono corrispondere il tributo come area fabbricabile se gli strumenti urbanistici del comune prevedono la possibilità di ricostruirli.
DICHIARAZIONE IMU La dichiarazione IMU deve essere presentata – nei casi e con le modalità previsti dalla legge ed indicati specificamente nelle istruzioni del modello ministeriale- entro il 30 GIUGNO dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
I casi in cui è obbligatoria la presentazione della dichiarazione sono stati stabiliti nelle istruzioni di compilazione del modello di dichiarazione approvato con decreto del 24/04/2024. Tali documenti sono scaricabili in questa sezione tra i documenti allegati (modelli nn 8 e 9). Le dichiarazioni già presentate ai fini ICI valgono anche per l’IMU. E’ confermata la normativa che esenta dall’obbligo dichiarativo gli atti traslativi registrati in atti notarili, nonché tutte le variazioni registrate in catasto (eccezion fatta per le aree fabbricabili per le quali è sempre necessaria la dichiarazione). Un particolare modello – presentabile esclusivamente per via telematica – è previsto per la dichiarazione IMU degli enti non commerciali, dichiarazione che deve essere presentata ogni anno e deve comprendere la totalità dei beni posseduti. Si sottolinea che è necessaria  la presentazione della dichiarazione IMU per le ipotesi di riduzione di imposta introdotte dalla legge di stabilità per l’anno 2016, OSSIA IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO E COMODATI REGISTRATI A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO. In alternativa può essere presentata (via PEC, mail, o in formato cartaceo)  la specifica modulistica comunale scaricabile tra i documenti allegati (modello n. 6 per gli affitti a canone concordato e n. 19 per i comodati registrati che danno diritto a riduzione del 50% della base imponibile), sempre allegando copia del contratto. Nei documenti allegati sono inoltre rinvenibili i nuovi modelli ministeriali di dichiarazione IMU (nn 8 e 9) e IMU ENC (nn. 10 e 11) con  relative istruzioni.

 

 

RIDUZIONI ed ESENZIONI

 ESENZIONE BENI-MERCE A REGIME DAL 1/1/2022

 Ai sensi dell’art. 1, comma 751, Legge 160/2019 A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022 I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI, SONO ESENTI DALL’IMU-

E’ OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DELLA  DICHIARAZIONE IMU A PENA DI DECADENZA ENTRO IL 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO.

 

Esenzione terreni agricoli in quanto comune montano.

 

Esenzione immobili di categoria catastale E.

 

Tra le riduzioni si segnalano invece : la riduzione del 50% per i fabbricati inagibili, la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato e la riduzione del 50% per i comodati registrati a favore di parenti di primo grado, ricorrendo le condizioni di legge.

 

Per verificare i requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni predette e per individuare   le altre ipotesi di riduzione od esenzione previste dalla legge o dal Regolamento Comunale si invita a consultare il testo del regolamento stesso inserito tra i documenti allegati e/o la Guida IMU.

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO SE VI ACCORGETE DI NON AVERE VERSATO CORRETTAMENTE L’IMU DOVUTA PER ANNI PRECEDENTI E’ SEMPRE POSSIBILE CORREGGERE LA POSIZIONE COL RAVVEDIMENTO OPEROSO. NON ESITATE A CONTATTARCI PER AVERE ASSISTENZA IN MERITO .

Attenzione: il ravvedimento non è più possibile in caso di emissione di avviso di accertamento tributario da parte del comune.

RIMBORSI Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro 5 anni dal versamento, utilizzando l’apposito modello sotto allegato (numero 15). Il comune effettuerà il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza.
NOTE RESIDUALI Per una disamina più approfondita della nuova imposta o per informazioni sul ravvedimento operoso si rimanda alla guida all’IMU inserita in questa sezione tra i documenti allegati. SI RAMMENTA CHE IL SOFTWARE DI CALCOLO IMU MESSO A DISPOSIZIONE  DAL COMUNE EFFETTUA ANCHE IL CONTEGGIO DELL’IMPOSTA DOVUTA A TITOLO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO.

Documenti allegati