TASI– TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
DALL’ANNO 2020 IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI –TASI- VIENE ABOLITO:
la Legge 27 dicembre 2019, n.160, Legge di Bilancio 2020, ha infatti abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l’Imposta unica comunale (IUC) di cui all’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, fatta eccezione per le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), unificando di fatto IMU e TASI.
Si precisa, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola ed i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita – fino al 2019 soggetti a TASI – sono dal 2020 assoggettati ad IMU con le medesime aliquote.
IL REGOLAMENTO TASI E LE DELIBERE IN MATERIA CONTINUANO A REGOLAMENTARE I RAPPORTI GIURIDICI INTERCORSI FINO AL 31/12/2019
Al riguardo si specifica che chi si accorge di aver omesso in tutto o in parte il pagamento del tributo negli anni pregressi può avvalersi del RAVVEDIMENTO OPEROSO
A DECORRERE DAL 1/1/2020 ANCHE I TRIBUTI LOCALI HANNO IL RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO.QUINDI ORA SARA’ POSSIBILE SANARE POSIZIONI DEBITORIE FINO AI 5 ANNI SUCCESSIVI ALLA VIOLAZIONE MEDESIMA. Il ravvedimento è tuttavia possibile solo fino a quando la violazione non è stata contestata dall’ente locale (con notifica di avviso di accertamento) RESTA INVECE INAMMISSIBILE PER I TRIBUTI LOCALI IL RAVVEDIMENTO PARZIALE ( OSSIA CON RATE FRAZIONATE
Per effettuare il ravvedimento è possibile avvalersi del programma di calcolo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale cliccando SUL SEGUENTE BANNER:
Di seguito si riportano le aliquote e detrazioni valevoli negli anni da 2014 a 2019
DAL 2016 AL 2019 LA TASI SI APPLICAVA SOLO A:
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni. Rientrano in questa fattispecie gli immobili accatastati nella categoria che ne indica la ruralità (es: D/10) oppure i fabbricati che possiedono l’apposita annotazione catastale a seguito dell’attestazione dei requisiti di ruralità; ALIQUOTA DELIBERATA 0,1% – OSSIA 1 PER MILLE
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ALIQUOTA DELIBERATA 0,25% – ossia 2,5 per mille
PER GLI ANNI 2014 E 2015 il tributo trovava invece applicazione con le seguenti aliquote e detrazioni
ANNO DI IMPOSTA | FATTISPECIE IMPONIBILI | ALIQUOTA | Detrazione per abitazione principale spettante in base alla fascia di rendita indicata a lato | FASCIA DI RENDITA(sommatoria rendita abitazione + rendita pertinenze) |
2014 2015 |
Abitazione Principale non di lusso (e immobili equiparati) e relative pertinenze* | 3,3 per mille | €. 110,00 | Non superiore ad €. 250,00 |
Beni-merce imprese costruttrici | 2,5 per mille | €. 80,00 | Da 250,01 a 300,00 | |
Fabbricati rurali strumentali ad attività agricole | 1 per mille | €. 70,00 | Da 300,01 a 350,00 | |
Immobili diversi da quelli sub elencati | Aliquota azzerata | €. 40,00 | Da 350,01 a 400,00 | |
DETRAZIONI PER FIGLI . Alle abitazioni principali, indipendentemente dalla rendita, si applica una detrazione di €. 28,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 dimorante e residente col soggetto passivo di imposta | €. 20,00 | Da 400,01 a 450,00 | ||
Nessuna | Superiore a 450,00 |
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci al seguente recapito telefonico: 0522/610219